La recente nomina di S.E. Rev.ma Mons. S. Nunnari ad Amministratore Apostolico per l’Eparchia di Lungro continua ad alimentare un acceso dibattito e malumori tra molti fedeli arberëshë. Le motivazioni alla base di questa significativa reazione sono molteplici.
Per comprendere meglio il senso della nomina indicata dalla Sede Apostolica e le sue conseguenze, cercherò di addentrarmi nell’ambito a me poco familiare del Codice dei canoni delle Chiese orientali, sperando di non fornire interpretazioni sbagliate. Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, correntemente abbreviato CCEO, è stato promulgato da papa Giovanni Paolo II il 18 ottobre 1990 (in vigore dal 1º ottobre 1991) e costituisce il codice comune a tutte le Chiese, come quella italo-albanese, con rito diverso dalla Chiesa latina. E’ importante notare che questa è la prima volta in cui vengono applicate le norme del CCEO previste per la vacanza di sede vescovile nella Chiesa italo-albanese. Le nomine dei vescovi eparchiali precedenti, infatti, sono state gestite senza che il Codice fosse stato ancora approvato.
Il diritto-dovere di manifestare le proprie idee
La Chiesa è costituita da tutti i battezzati e il suo governo è affidato alle gerarchie ecclesiastiche nell’interesse del popolo di Dio. Occuparsi di questioni che riguardano la nostra Chiesa non va, quindi, interpretato come un esercizio di superbia o come uno sconfinamento improprio attuato da parte di qualche laico. A tale proposito riporto un primo estratto del CCEO.
Titolo I - I fedeli cristiani e tutti i loro diritti e doveri, can. 15
§2. I fedeli cristiani hanno pieno diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità soprattutto spirituali e i propri desideri.
§3. […] essi hanno il diritto, e anzi talvolta il dovere, di manifestare ai Pastori della Chiesa il loro parere su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto a tutti gli altri fedeli cristiani […]
Sulla gravità della nomina di un Amministratore Apostolico
Accanto alle numerose voci di rammarico e dissenso per la nomina di un Amministratore Apostolico per l’Eparchia di Lungro si sono registrate anche opinioni contrarie tese, in particolar modo, a minimizzare l’accaduto, indicandolo addirittura come prassi consolidata. Anche per quanto riguarda la nomina di un Amministratore Apostolico e la gestione di una Eparchia nel caso di dimissioni del Vescovo il CCEO è estremamente chiaro. Una volta accettata la rinuncia da parte del Vescovo eparchiale e notificata la vacanza della sede, il collegio dei consultori eparchiali dovrebbe nominare un Amministratore eparchiale che, di fatto, governa la diocesi fino all’intronizzazione del nuovo Vescovo. La nomina di un Amministratore Apostolico è prevista (Can. 234) ma solo per casi gravi e rari. Basterebbe questo per comprendere che in Vaticano ritengono che il momento che sta vivendo oggi l’Eparchia di Lungro è estremamente difficile e, appunto, “grave”. Rimangono i dubbi sulla opportunità di nominare un gerarca latino per questo importante incarico. Sarebbe stato più opportuno inviare a Lungro un presule del nostro rito o, perlomeno, vicino al nostro rito e destinato unicamente a questo incarico. Proprio perché la situazione è ritenuta critica, sarebbe stato necessario mostrare ogni possibile cautela, sensibilità e rispetto verso di noi arbëreshë e verso la nostra storia tenendosi lontano da possibili e, magari, inopportune accuse di egemonia.
TITOLO VII - LE EPARCHIE E I VESCOVI - Capitolo I - I VESCOVI
Art. II Diritti e doveri dei Vescovi eparchiali - Can. 210 §1. Il Vescovo eparchiale che ha compiuto il settantacinquesimo anno di età […] è pregato di presentare la rinuncia all’ufficio.
Art. IV La sede eparchiale vacante o impedita –
Can. 219
(= CIC83, C.416) La sede eparchiale diventa vacante con la morte, la rinuncia, la traslazione e la privazione del Vescovo eparchiale.
Can. 221
[…] Il collegio dei consultori eparchiali, entro otto giorni, da computare dall’avvenuta notificazione della vacanza della sede eparchiale, deve eleggere l’Amministratore dell’eparchia […];
(CIC83, C.421 §2) se entro otto giorni non è stato eletto l’Amministratore dell’eparchia, oppure se l’eletto è privo delle condizioni richieste per la validità nel can. 227, §2, la nomina dell’Amministratore dell’eparchia è devoluta al Metropolita o, se costui manca o è impedito, alla Sede Apostolica;
5° l’Amministratore dell’eparchia legittimamente eletto o nominato ottiene immediatamente la potestà e non ha bisogno di alcuna conferma; egli informi al più presto la Sede Apostolica della sua elezione o della nomina da parte del Metropolita e, se appartiene alla Chiesa patriarcale, anche il Patriarca.
[…]
Art. V - Gli Amministratori apostolici
Can. 234
§1. Talvolta il Romano Pontefice per gravi e speciali cause affida il governo di una eparchia, a sede piena oppure vacante, a un Amministratore apostolico.
§2. I diritti, i doveri e i privilegi dell’Amministratore apostolico si desumono dalla lettera della sua nomina.Sulla gestione di una sede Eparchiale vacante o impedita: TITOLO VII LE EPARCHIE E I VESCOVI - Capitolo I I VESCOVI - Art. IV: La sede eparchiale vacante o impedita
Le nostre responsabilità
L’importanza degli aspetti formali non deve distogliere l’attenzione dal problema principale di questa vicenda che ha un’origine primaria legata a fattori interni più che esterni all’Eparchia. La prima lettera dell’Arcivescovo Nunnari è, a questo proposito, estremamente chiara e nello stesso tempo preoccupante. Mons. Nunnari fa riferimento a un brano della lettera di nomina ricevuta dalla Congregazione per le Chiese orientali per chiarire che il suo compito è quello di "compiere super partes un'approfondita verifica della realtà eparchiale onde offrire un quadro oggettivo della situazione e avviare un processo di rinnovamento per preparare la via al nuovo pastore".
In queste poche parole è condensata un’amara verità che è quella di un presbiterio diviso e incapace di ritrovarsi in un progetto comune in funzione del quale superare “difficoltà e incomprensioni”. E’ evidente che queste condizioni sono la minaccia più grave per il futuro della nostra comunità ecclesiale tanto che la Santa Sede ritiene necessario un deciso cambiamento di rotta (“rinnovamento”). Non ho competenza e neppure interesse per comprendere quali siano le ragioni di queste divisioni e, d’altra parte, ripongo piena fiducia nell’operato di padre Salvatore Nunnari oltre che nelle capacità e nel buon senso del nostro clero. E’ evidente, però, che la mancanza di un orizzonte comune per i nostri papades indebolisca non solo l'Eparchia ma anche tutta la comunità arbëreshe che ha sempre avuto nei sacerdoti degli importanti punti di riferimento capaci di coniugare la missione pastorale e la difesa delle nostre tradizioni, della nostra lingua e della nostra storia. Ciascun papàs è, oltre tutto, la migliore testimonianza della nostra origine e del nostro legame con l’oriente che va mantenuto e alimentato. Dovremmo tutti sperare e pregare affinché l'Amministratore Apostolico dell'Eparchia di Lungro comprenda queste ragioni aiutandoci a superare rapidamente questo momento delicato e a costruire una Chiesa arbëreshe più forte, capace di sostenere e guidare il cammino delle nostre comunità. L'auspicio è che il presbiterio eparchiale, che conta ancora molti sacerdoti di grande valore e tanti giovani promettenti, possa superare presto questo momento di smarrimeminto ritrovando la "comunione presbiterale" necessaria per compiere nel migliore dei modi non solo la missione pastorale ma anche quella culturale che è implicitamente affidata a ciascun papàs arbëresh.
LB
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